Stampa
 


Marzo 2007

 

Sulla proposta di accordo tra Comune di Mirano e Regione Veneto per la realizzazione del Passante di Mestre, i punti critici in discussione sono numerosi; tra questi la questione del risanamento del terreno ex cave Perale, già sede di discarica di RSU. Dal parere tecnico, qui riportato, espresso da un componente dell’Associazione Città Possibile, e consegnato al Sindaco del Comune di Mirano nel marzo 2007, si evidenzia che il Passante non da nulla in più di quanto dovrebbe per la costruzione dell’opera: in sintesi, il risanamento della discarica è atto dovuto, da parte del nuovo proprietario, non è opera di compensazione!

 

Testo della nota tecnica presentata al sindaco:

 

“Per quanto concerne il punto 3 dell’art. 3 della Bozza del documento: “Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del DLgs 267/2000 per l’esecuzione dei lavori del passante autostradale di Mestre in Comune di Mirano – Attraversamento del canale Taglio”, dove: “Le parti concordano che…   …il materiale proveniente da ex discarica non autorizzata e reperito sul tracciato del Passante di Mestre a nord dell’attuale discarica di Cà Perale e nel terreno compreso fra la discarica e l’area oggetto di esproprio per la realizzazione del passante venga rimosso a cura ed oneri a carico del Commissario Delegato e depositato all’interno dell’area di discarica di Cà Perale stessa. Le procedure e le modalità di tali operazioni verranno indicate dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Mirano sentiti ARPAV e ACM, attuale gestore della discarica di Cà Perale per conto della Provincia.”, ritengo che tale intervento sia principalmente a vantaggio della società del Passante che intervenendo come proprietario non colpevole accelera i tempi per la risoluzione del problema. Se come proprietario incolpevole non intervenisse il Passante di Mestre si configurerebbe la situazione dell’art 250 del DLgs 152/2006 – Bonifica da parte dell’amministrazione competente, questo comporterebbe l’eventuale intervento del Comune di Mirano ma anche l’applicazione dell’art 253 – Oneri reali e privilegi speciali, del medesimo decreto legislativo. In tale articolo viene riportato che: “gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250…   …Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime…   …detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile…”  questo dovrebbe significare che seppur con un percorso tortuoso e di non facilissima applicazione, il privilegio e la ripetizione dei costi possono essere esercitati nei confronti del proprietario incolpevole, quindi sul Passante di Mestre.

In sintesi, il Passante di Mestre, per quanto concerne i rifiuti interrati non esegue una grande opera compensativa, in quanto il Comune, intervenendo lui stesso avrebbe poi potuto probabilmente esercitare la ripetizione dei costi o buona parte di essi.

L’unica in parte opera compensativa del punto 3 dell’art 3, diventa quindi la rimozione di quella parte di rifiuti (non dovrebbero essere molti) che si trovano tra il tracciato del Passante e la discarica Cà Perale. Per questi rifiuti, vale comunque la stessa procedura e quanto riportato a riguardo dell’onere reale e della ripetizioni delle spese nei confronti del proprietario che in questo caso non sarà il Passante di Mestre.”  

 

[