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Marzo 2007
Sulla proposta di accordo tra
Comune di Mirano e Regione Veneto per la realizzazione del Passante di
Mestre, i punti critici in discussione sono numerosi; tra questi la
questione del risanamento del terreno ex cave Perale, già sede di discarica
di RSU. Dal parere tecnico, qui riportato, espresso da un componente
dell’Associazione Città Possibile, e consegnato al Sindaco del Comune di
Mirano nel marzo 2007, si evidenzia che il Passante non da nulla in più di
quanto dovrebbe per la costruzione dell’opera: in sintesi, il risanamento
della discarica è atto dovuto, da parte del nuovo proprietario, non è opera
di compensazione!
Testo della nota tecnica
presentata al sindaco:
“Per quanto concerne il punto 3
dell’art. 3 della Bozza del documento: “Accordo di Programma ai sensi
dell’art. 34 del DLgs 267/2000 per l’esecuzione dei lavori del passante
autostradale di Mestre in Comune di Mirano – Attraversamento del canale
Taglio”, dove: “Le parti concordano che… …il materiale proveniente da ex
discarica non autorizzata e reperito sul tracciato del Passante di Mestre a
nord dell’attuale discarica di Cà Perale e nel terreno compreso fra la
discarica e l’area oggetto di esproprio per la realizzazione del passante
venga rimosso a cura ed oneri a carico del Commissario Delegato e depositato
all’interno dell’area di discarica di Cà Perale stessa. Le procedure e le
modalità di tali operazioni verranno indicate dalla Provincia di Venezia e
dal Comune di Mirano sentiti ARPAV e ACM, attuale gestore della discarica di
Cà Perale per conto della Provincia.”, ritengo che tale intervento sia
principalmente a vantaggio della società del Passante che intervenendo come
proprietario non colpevole accelera i tempi per la risoluzione del problema.
Se come proprietario incolpevole non intervenisse il Passante di Mestre si
configurerebbe la situazione dell’art 250 del DLgs 152/2006 – Bonifica da
parte dell’amministrazione competente, questo comporterebbe l’eventuale
intervento del Comune di Mirano ma anche l’applicazione dell’art 253 – Oneri
reali e privilegi speciali, del medesimo decreto legislativo. In tale
articolo viene riportato che: “gli interventi di cui al presente titolo
costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio
dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250… …Le spese sostenute per
gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime… …detto privilegio si può esercitare anche
in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile…” questo
dovrebbe significare che seppur con un percorso tortuoso e di non
facilissima applicazione, il privilegio e la ripetizione dei costi possono
essere esercitati nei confronti del proprietario incolpevole, quindi sul
Passante di Mestre.
In sintesi, il Passante di
Mestre, per quanto concerne i rifiuti interrati non esegue una grande opera
compensativa, in quanto il Comune, intervenendo lui stesso avrebbe poi
potuto probabilmente esercitare la ripetizione dei costi o buona parte di
essi.
L’unica in parte opera
compensativa del punto 3 dell’art 3, diventa quindi la rimozione di quella
parte di rifiuti (non dovrebbero essere molti) che si trovano tra il
tracciato del Passante e la discarica Cà Perale. Per questi rifiuti, vale
comunque la stessa procedura e quanto riportato a riguardo dell’onere reale
e della ripetizioni delle spese nei confronti del proprietario che in questo
caso non sarà il Passante di Mestre.”
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