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  CHI SIAMO    |    STATUTO    


ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 10 gennaio 2003 in Mirano - via Taglio destro n.8 si sono riuniti i Signori Annalisa Bucci, Luisa Conti, Maria Giustolisi, Maria Gregio, Maria Elena Tomat, Carlo Clini, Gabriele Petrolito, Ivo Tomaello, Paolo Zanardi

i quali dichiarano:
- di voler costituire una associazione denominata CITTA' POSSIBILE, con sede in Mirano, con gli scopi e la struttura indicati nello Statuto, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- di fissare in Euro 450 il patrimonio iniziale dell'Associazione, che viene versato in quote uguali da parte dei soci fondatori alla sottoscrizione del presente atto;
- di nominare provvisoriamente Presidente dell'Associazione il dott.Gabriele Petrolito, e quali componenti il Comitato Direttivo Maria Gregio, Maria Elena Tomat, Carlo Clini, IvoTomaello, Paolo Zanardi in attesa della convocazione dell'Assemblea per la nomina degli organi statutari;
- di fissare al 31 dicembre 2010 la scadenza della Associazione.

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una associazione culturale denominata: " LA CITTA' POSSIBILE"

Art. 2
L'associazione ha sede in Mirano – via Taglio destro n.8, ma può costituire sedi secondarie.

Art. 3
Scopo dell'associazione è:
-promuovere un rapporto diretto tra la cultura del rispetto della vita, dell’uomo e dell’ambiente e la comunità locale, in ambito sociale, economico, politico e culturale;
-promuovere la conoscenza ed il dibattito attorno a problemi culturali, politici, etici etc;
- sollecitare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alle scelte che coinvolgono la loro città;
- verificare la massima compatibilità tra vita economica e produttiva e tutela dell'ambiente, della salute, delle relazioni umane e dell'attenzione ai soggetti deboli;
- indicare una "Città Possibile", tra la città ideale, utopia irrealizzabile, e la città reale, spesso subita; una città in cui gli aspetti positivi della modernità e le esigenze dello sviluppo economico si uniscano alla valorizzazione del "tradizionale" e del "locale", ma con uno sguardo alla dimensione europea, per migliorare la nostra qualità di vita;
L'associazione intende realizzare i propri scopi attraverso l'approfondimento e la promozione di momenti di dialogo, scambio, confronto di idee, per superare la logica delle ideologie e pregiudizi di parte; ciò potrà avvenire mediante la realizzazione di incontri di studio, convegni, dibattiti, con utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione e qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dello scopo
L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

ASSOCIATI
Art. 4
Sono associati dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto in ambito sociale.

Art. 6
Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA
Art. 7
L'assemblea è formata da tutti gli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,
- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 8
L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12
L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio sociale è formato:

a) dal patrimonio iniziale di Euro 400.
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

SCIOGLIMENTO
Art. 14
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.